
Per
le aree inserite nella rete Natura 2000 devono essere previste
adeguate misure di conservazione che implicano all’occorrenza,
appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani
di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative
o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei
tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie
di cui all’allegato II presenti nei siti”.
Per “misure di conservazione” si deve intendere
“quel complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare
gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora
selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente”.
Lo stato di conservazione è soddisfacente quando:
habitat naturale
-
la
sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende
sono stabili o in estensione;
-
la
struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento
a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere
in un futuro prevedibile;
-
lo
stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.
specie
-
i
dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie
in causa indicano che tale specie continua e può continuare
a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat
naturali cui appartiene;
-
l’area
di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né
rischia il declino in un futuro prevedibile;
-
esiste
e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente
La direttiva, inoltre, riferisce le misure di conservazione “alle
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato
I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti”.
Le conoscenze relative alle “esigenze ecologiche” sono essenziali
per l’elaborazione di misure di conservazione adattate caso per
caso.
L’art. 6, par. 2 della direttiva Habitat
afferma che, “gli Stati membri
adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di
conservazione il degrado degli habitat di specie, nonché la perturbazione
delle specie per cui le zone sono state designate nella misura
in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi della presente Direttiva”.
Queste misure sono da considerarsi distinte dalle misure di
conservazione sin qui prese in considerazione.
Z.P.S.
per Regione
*(C=
S.I.C. coincidenti con Z.P.S. designate)
|
Regione |
ZPS |
tipi
C* |
Totale
ZPS |
|
Piemonte |
14
|
23
|
37
|
| Valle
d'A. |
1
|
4
|
5
|
|
Liguria |
7
|
0
|
7
|
| Lombardia |
1
|
8
|
9
|
| Trentino |
0
|
30
|
30
|
| Veneto |
22
|
48
|
70
|
| Friuli |
1
|
6
|
7
|
| Emilia |
3
|
32
|
35
|
| Toscana |
15
|
19
|
34
|
| Umbria
|
7
|
0
|
7
|
| Marche |
20
|
8
|
28
|
| Lazio |
18
|
24
|
42
|
| Abruzzo |
6
|
0
|
6
|
| Molise |
2
|
0
|
2
|
| Campania |
8
|
13
|
21
|
| Puglia |
10
|
6
|
16
|
| Basilicata |
1
|
16
|
17
|
| Calabria |
5
|
0
|
5
|
| Sicilia |
0
|
47
|
47
|
| Sardegna |
9
|
0
|
9
|
| ITALIA |
150 |
284 |
434 |

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