D.P.R.
13 marzo 1976, n. 448
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'art.
87 della Costituzione;
Sentito il
Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Articolo
unico .
- Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa
alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come
habitat degli uccelli acquatici; firmata a Ramsar il 2 febbraio
1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art.
10 della convenzione stessa.
TRADUZIONE
NON UFFICIALE
N.B.
- I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella
convenzione.
CONVENZIONE
RELATIVA ALLE ZONEUMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE SOPRATTUTTO
COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI.
Le
parti contraenti,riconoscendo l'interdipendenza tra l'uomo ed
il suo ambiente, considerando le funzioni ecologiche fondamentali
delle zone umide come regolatori del regime delle acque e come
habitat di una flora e di una fauna caratteristiche e, in particolare
di uccelli acquatici; convinti che le zone umide costituiscono
una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico
e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile; desiderando
arrestare ora e per l'avvenire la progressiva invasione da parte
dell'uomo e la scomparsa delle zone umide; riconoscendo che
gli uccelli acquatici, nel periodo delle migrazioni stagionali,
possono attraversare le frontiere così da dover essere considerati
come risorsa internazionale; essendo persuasi che la tutela
delle zone umide, della loro flora e fauna può essere assicurata
mediante l'unione di una politica nazionale lungimirante con
una azione internazionale coordinata; hanno convenuto quanto
segue:
Art. 1
1.
Ai sensi della presente convenzione si intendono per zone umide
le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali
o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante
o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese
di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non
supera i sei metri.
2.
Ai sensi della presente convenzione si intendono per uccelli
acquatici gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide.
Art. 2
1.
Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio
territorio, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza
internazionale, chiamato qui di seguito «l'Elenco», che viene
conservato dall'ufficio istituito in virtù dell'art. 8. I confini
di ciascuna zona umida vanno indicati con precisione, e riportati
su una carta e possono comprendere le zone rivierasche, fluviali
e marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di
acqua marina con profondità superiori ai sei metri durante la
bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare
quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza
come habitat degli uccelli acquatici.
2.
La scelta delle zone umide da inserire nello Elenco dovrebbe
essere effettuata sulla base della loro
importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia,
della botanica,della zoologia, della limnologia o dell'idrologia.
In primo luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide
di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici
in qualsiasi stagione.
3.
L'inserimento di una zona umida nell'Elenco non pregiudica i diritti
esclusivi sovrani della Parte contraente sul cui territorio essa è
situata.
4. Ciascuna
Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire
nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure
al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione
conformemente all'art. 9.
5.
Le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco
altre zone umide, situate sul loro territorio, di estendere
i confini delle zone umide che hanno già inserito nell'Elenco
oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco
o restringere i confini delle zone umide già inserite, esse
informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione
o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente,
come specificato nell'art. 8.
6.
Ciascuna Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità,
sul piano internazionale, relative alla tutela, alla sistemazione,
alla sorveglianza e al razionale utilizzo delle popolazioni
di uccelli acquatici migranti sia designando le zone umide del
proprio territorio da inserire nell'Elenco, sia usando il proprio
diritto di modificare le proprie iscrizioni nell'Elenco stesso.
Art. 3
1.
Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica i loro programmi
in modo da favorire nei limiti del possibile, il razionale utilizzo
delle zone umide che si trovano sul loro territorio.
2.
Ciascuna Parte contraente adotterà le misure necessarie per
essere informata al più presto possibile, delle modifiche delle
condizioni ecologiche delle zone umide, situate sul suo territorio
e inserite nell'Elenco che si sono verificate o si stanno verificando
e potranno verificarsi in seguito allo sviluppo tecnologico,
alla polluzione o ad altri tipi di interventi da parte dell'uomo.
Le informazioni su tali cambiamenti saranno immediatamente trasmesse
alla organizzazione o al governo responsabile delle funzioni
di ufficio permanente, come indicato nell'art. 8.
Art. 4
1.
Ciascuna Parte contraente favorisce a tutela delle zone umide
e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle
zone umide indipendentemente dal fatto se siano o meno inserite
nell'Elenco, e ne assicura una adeguata sorveglianza.
2.
Nel caso in cui, per interessi nazionali urgenti, una Parte
contraente cancelli o restringa una zona umida, inclusa nell'Elenco,
dovrà compensare, nei limiti del possibile, ogni conseguente
perdita di risorse in zone umide e, in particolare, dovrà creare
nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la tutela,
nella stessa regione o altrove, di una adeguata porzione di
territorio dell'habitat originario.
3.
Le Parti contraenti incoraggiano le ricerche e gli scambi di
dati e pubblicazioni, relativi alle zone umide, alla loro flora
e fauna.
4.
Le Parti contraenti si sforzano con la loro gestione di aumentare
il numero degli uccelli acquatici nelle zone umide appropriate.
5.
Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente
per lo studio, la gestione e la sorveglianza delle zone umide.
Art. 5
Le
Parti contraenti consulteranno circa la esecuzione degli impegni
derivanti dalla presente convenzione in particolare nel caso
di una zona umida che si estende sul territorio di più di una
Parte contraente oppure allorché un bacino idrografico è diviso
tra più Parti contraenti. Essi si sforzeranno al tempo stesso
di coordinare e promuovere la loro politica e i regolamenti
presenti e futuri relativi alla tutela delle zone umide, della
loro flora e fauna.
Art. 6
1.
In caso di necessità le Parti contraenti convocheranno conferenze
per la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici.
2.
Tali conferenze avranno un carattere consultivo e saranno competenti
in particolare per quanto
segue:
a) prendere
in esame l'applicazione della convenzione;
b) prendere
in esame le aggiunte e le modifiche dell'Elenco;
c)
esaminare le informazioni riguardanti le modifiche delle condizioni
ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, in conformità
con il paragrafo 2 dell'art. 3;
d)
fare raccomandazioni, di ordine generale e specifico, alle Parti
contraenti relativamente alla tutela, alle gestinone e al razionale
sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna;
e)
domandare agli organismi internazionali competenti di preparare
relazioni e dati statistici, di carattere essenzialmente internazionale,
concernenti le zone umide.
3.
Le Parti contraenti assicureranno che i responsabili a tutti
i livelli della gestione delle zone umide, siano informati e
tengano in considerazione raccomandazioni di tali conferenze,
relative alla conservazione, alla gestione ed al razionale sfruttamento
delle zone umide, della loro flora e fauna.
Art. 7
1.
Ciascuna Parte contraente dovrà includere nel numero dei propri
rappresentanti a tali conferenze persone aventi la qualità di
esperti per le zone umide o per gli uccelli acquatici grazie
alla conoscenza e alla esperienza acquisite nel campo scientifico,
amministrativo e in altri settori appropriati.
2.
Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad una conferenza
disporrà di un voto; le raccomandazioni vengono adottate con
la maggioranza semplice dei voti emessi, purché prendano parte
allo scrutinio almeno la metà delle Parti contraenti.
Art. 8
1.
L'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse
naturali adempie alle funzioni di ufficio permanente, in virtù
della presente convenzione, fino a quando le Parti contraenti,
a maggioranza di due terzi, non designeranno un'altra organizzazione
o governo.
2. L'ufficio
permanente dovrà in particolare:
a)
dare la propria assistenza per la convocazione e l'organizzazione
delle conferenze, menzionate nell'art. 6;
b)
conservare l'Elenco delle zone umide di importanza internazionale
e ricevere dalle Parti contraenti le informazioni su qualsiasi
aggiunta, ampliamento, esclusione o limitazione relative alle
zone umide incluse nell'Elenco, come è indicato nel paragrafo
5 dell'art. 2;
c)
ricevere informazioni dalle Parti contraenti circa qualsiasi
modifica verificatasi nelle caratteristiche ecologiche delle
zone umide, incluse nell'Elenco, come è previsto al paragrafo
2 dell'art. 3;
d)
notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica dell'Elenco
oppure i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide,
in esso incluse, e assicurare l'esame di tali questioni nel
corso della conferenza successiva;
e)
portare a conoscenza delle Parti contraenti interessate le raccomandazioni
delle conferenze relative a tali modifiche dell'Elenco oppure
ai cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, inserite
nell'Elenco stesso.
Art. 9
1.
La presente convenzione è aperta alla firma senza limitazioni
di tempo;
2.
Qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure
di una delle sue agenzie specializzate oppure dell'Agenzia internazionale
dell'energia atomica oppure Parte contraente dello statuto della
Corte internazionale di giustizia può divenire Parte contraente
di tale convenzione mediante:
a) firma
senza riserva di ratifica;
b) firma con
riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;
c) adesione.
3.
La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di
uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore
generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il «Depositario»).
Art. 10
1.
La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo
che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della
presente convenzione, in conformità con le disposizioni del
parargafo 2 dell'art. 9.
2.
La presente convenzione entrerà in vigore per ciascuna Parte
contraente quattro mesi dopo la data della sua firma senza riserva
di ratifica oppure del deposito del suo strumento di ratifica
o di adesione.
Art. 11
1.
La presente convenzione resterà in vigore per un periodo indeterminato.
2.
Ogni Parte contraente può denunciare la presente convenzione,
trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in
cui la convenzione è entrata in vigore per tale Parte contraente
mediante notifica scritta al «Depositario». La denuncia avrà
effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sarà
stata ricevuta dal Depositario.
Art. 12
1.
Il Depositario comunicherà al più presto possibile quanto segue,
a tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione o vi hanno
aderito:
a) le firme
della presente convenzione;
b) i depositi
degli strumenti di ratifica della convenzione;
c) i depositi
degli strumenti di adesione alla convenzione;
d) la data
d'entrata in vigore della convenzione;
e) le
notifiche di denuncia della convenzione.
2.
Quando la presente convenzione sarà entrata in vigore il Depositario
la farà registrare al Segretariato delle Nazioni Unite in conformità
con l'art. 102 della Carta.
IN
FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO
a Ramsar in un unico esemplare originale il 2 febbraio 1971
nelle lingue inglese, francese, tedesca e russa, essendo prevalente
in caso di divergenza di interpretazione il testo inglese il
quale esemplare sarà depositato presso il Depositario che ne
rilascerà copie certificate conformi a tutte le Parti contraenti.